Sez. L, Sentenza n. 4870 del 29/07/1986 (Rv. 447571 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE - SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI - COSTITUZIONE - DIVIETO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1815 DEL 1939 - AMBITI DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
PROFESSIONISTI - IN GENERE - SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI - COSTITUZIONE - DIVIETO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1815 DEL 1939 - AMBITI DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Le società delle quali, a norma dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 è vietata la Costituzione, sono soltanto quelle la cui attività corrisponda alle prestazioni che possono essere fornite individualmente o congiuntamente da uno o più esercenti le professioni intellettuali per le quali è richiesta la iscrizione in appositi albi o elenchi sulla base di titoli di abilitazione o di altri requisiti legali di regola accertati da ordini, collegi od associazioni professionali sotto la vigilanza dello stato (art. 2229 cod. civ.), con la conseguenza che devono ritenersi, invece, non comprese nel detto divieto le attività ausiliarie di informazione, consulenza ed assistenza le quali per natura, caratteristiche e finalità non si risolvono nell'Esercizio delle sopraindicate professioni intellettuali, risultando un prodotto (od una nuova utilità) della cosiddetta impresa di servizio. (nella specie la suprema Corte, in applicazione del surriportato principio, ha confermato la decisione del giudice del merito, che aveva escluso la nullità del contratto con cui una società aveva affidato ad altra società la costruzione di uno stabilimento industriale pronto per la produzione, affermando altresì che la circostanza che direttore dei lavori fosse un ingegnere dipendente della seconda società non faceva sorgere alcun rapporto di collaborazione diretta tra quest'ultimo e la società committente). (V 3193/75, mass n 377307; (Conf 566/85, mass n 438773).*
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)