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Sez. 6, Sentenza n. 8417 del 08/07/1997 Ud. (dep. 18/09/1997) Rv. 209107 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Eccesso di potere - Autonoma categoria di illegittimità dell'atto - Sussistenza - Provvedimento collegiale discrezionale - Sussistenza del vizio di eccesso di potere - Possibilità - Mancata astensione da una votazione collegiale pur non in presenza di un obbligo tassativo di astensione diretta a consentire il raggiungimento del numero legale e la conseguente adozione di un provvedimento a carattere generale direttamente influente su interessi personali - Reato - Sussistenza - Fattispecie in ipotesi di approvazione in consiglio comunale di un complesso di varianti al piano regolatore generale.
Stato
decisa il 1997-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209107-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In materia di abuso in atti di ufficio deve essere recepita l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale maturata in ambito amministrativo che individua nell'eccesso o sviamento di potere una categoria di illegittimità autonoma rispetto all'incompetenza e alla violazione di legge, per cui non può parlarsi, con riferimento all'atto emesso con abuso di potere, di atto "formalmente" legittimo, integrando esso invece una ipotesi di uso illegittimo di potere e perciò di abuso anche ai fini penali. Il vizio derivante dall'abuso di potere è peraltro riscontrabile sia negli atti discrezionali che in quelli vincolati. Nel primo caso occorrerà verificare se siano state violate le regole inerenti l'uso del potere discrezionale, se cioè esso sia stato utilizzato per realizzare un interesse pubblico o, al contrario, subordinato alla realizzazione di interessi privati. Ciò non equivale a sindacare l'opportunità della scelta, ma solo a verificare se la scelta operata sia stata effettivamente assistita dal fine pubblico. Per quanto riguarda infine gli atti collegiali a contenuto generale e normativo, per i quali non può ritenersi sussistente l'obbligo di astensione solo in relazione alla possibile interferenza con interessi personali del soggetto, occorrerà verificare se la mancata astensione sia stata suggerita in modo specifico proprio dalla volontà di favorire tali interessi particolari. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di quei consiglieri comunali che, astenutisi nell'assunzione delle osservazioni alle varianti al piano regolatore specificamente relative ad aree rispetto alle quali erano portatori di interessi personali, avevano poi partecipato, al fine di non far mancare il numero legale e per consolidare i vantaggi personali derivanti dalle precedenti valutazioni, alla votazione finale con la quale il consiglio comunale approvava l'insieme delle osservazioni al piano regolatore generale.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)