Sez. 1, Sentenza n. 5751 del 20/05/1993 (Rv. 482444 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - In genere | Vendita di un immobile - Revoca dopo l'intervenuta aggiudicazione ma prima del trasferimento del bene - Provvedimento del Tribunale fallimentare confermativo della revoca - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - In genere
È impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale fallimentare, confermativo di quello del giudice delegato, con cui sia stata revocata la vendita di un bene immobile del fallimento dopo l'intervenuta aggiudicazione, ma prima dell'emanazione del decreto di trasferimento del bene, trattandosi di un provvedimento definitivo, perché non altrimenti impugnabile, e di natura decisoria, in quanto esso incide sulle aspettative dell'aggiudicatario, tutelate secondo le disposizioni del codice di rito in base al rinvio contenuto nell'art. 105 legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)