Sez. 1, Sentenza n. 979 del 30/01/1998 (Rv. 512094 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Provvedimenti in materia di diritti soggettivi connessi alla vendita fallimentare - Reclamo avverso - Principio del contraddittorio - Osservanza - Necessità - Aggiudicazione del bene oggetto della vendita - Reclamo ex art. 26 legge fall. - Aggiudicatario - Qualità di contraddittore necessario dinanzi al tribunale - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
In sede di reclamo proposto al tribunale, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare (nel testo risultante a seguito della sentenza n. 42 del 1981 della Corte Costituzionale), contro i decreti del giudice delegato in materia di vendita fallimentare, deve osservarsi, a pena di nullità, il principio del contraddittorio, con conseguente necessità di convocazione, in camera di consiglio, del reclamante, del curatore e di tutti gli altri soggetti interessati al provvedimento. È ricompreso tra questi ultimi l'aggiudicatario della vendita fallimentare, essendo il provvedimento del tribunale, di incontestabile natura decisoria, destinato ad incidere sulle sue aspettative di diritto, tutelate, giusto rinvio contenuto nella norma di cui all'art. 105 della legge fallimentare, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)