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Sez. L, Sentenza n. 7714 del 16/05/2003 (Rv. 563229 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in prepensionamento.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563229-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di merito che, in riferimento alla domanda di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato collocato in quiescenza per prepensionamento, volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, aveva interpretato gli artt. 52, comma nono, del contratto collettivo 90\92, e 4, comma quattordicesimo, del contratto collettivo 94\95 delle Ferrovie, nel senso che l'indennità sostitutiva fosse dovuta anche in caso di prepensionamento volontario, e per l'intero anno nel corso del quale si era verificato il prepensionamento anziché in relazione alle ferie effettivamente maturate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 07/06/1990 num. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)