Sez. 1, Sentenza n. 1259 del 15/02/1999 (Rv. 523242 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Responsabilità per concorrenza sleale - Presupposti - Sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra imprenditori - Criteri di identificazione della stessa - Produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente - Necessità - Esclusione - Potenzialità o pericolo di un danno - Sufficienza.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)
Presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, e la conseguente idoneità della condotta di uno dei concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di un danno attuale. Ad integrare astrattamente tale situazione è sufficiente il contemporaneo esercizio, da parte di più imprenditori, di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha censurato la valutazione della Corte di merito in ordine alla inesistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra il quotidiano "Il Corriere della sera" ed il quotidiano "Il giornale di Sicilia"- e della conseguente inidoneità a recare pregiudizio al primo della iniziativa di quest'ultimo, realizzata ad imitazione della campagna promozionale lanciata dal "Corriere della sera", che aveva indetto un concorso a premi denominato "Replay, il gioco che ti rimette in gioco", consistente nel consentire ai possessori di biglietti non vincenti di lotterie nazionali di partecipare a successive estrazioni dei biglietti stessi effettuate dallo stesso quotidiano - osservando che né la differente qualità, rilevabile, secondo la Corte territoriale, dalla consistenza societaria e finanziaria e dal livello del corpo redazionale, oltre che dei collaboratori, né la maggiore diffusione del "Corriere della sera" rispetto al "Giornale di Sicilia", né la parziale diversità di contenuti, riferibile al maggior rilievo dato dal secondo alla cronaca locale, sono all'evidenza elementi tali da escludere una situazione di concorrenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)