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Sez. 2, Sentenza n. 24100 del 17/11/2011 (Rv. 619748 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO | Contratti con forma scritta "ad substantiam" - Documento smarrito - Mancanza di colpa - Prova testimoniale - Oggetto - Diligenza nella custodia - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619748-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO

In tema di prova testimoniale dei contratti per i quali sia richiesta "ad substantiam" la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, in presenza di una fotocopia della scrittura privata oggetto di disconoscimento, non aveva ammesso la prova per testimoni sul rilievo che, ove lo smarrimento si fosse verificato con le modalità dedotte nella prova, ciò avrebbe dimostrato l'assoluta mancanza di diligenza nella gestione dei propri affari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2724 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)