Sez. 2, Sentenza n. 1944 del 29/01/2014 (Rv. 629537 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO | Perdita di documento affidato a terzi - Incolpevolezza - Requisiti - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO
In tema di prova testimoniale, agli effetti degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., la perdita del documento non può ritenersi incolpevole solo perché esso è stato affidato a terzi, dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti, che il comportamento dell'affidante sia stato adeguato e che l'affidatario sia esente da colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)