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Sez. 2, Sentenza n. 1944 del 29/01/2014 (Rv. 629537 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO | Perdita di documento affidato a terzi - Incolpevolezza - Requisiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629537-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO

In tema di prova testimoniale, agli effetti degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., la perdita del documento non può ritenersi incolpevole solo perché esso è stato affidato a terzi, dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti, che il comportamento dell'affidante sia stato adeguato e che l'affidatario sia esente da colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)