Sez. 2, Sentenza n. 23288 del 17/11/2005 (Rv. 585446 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO | Contratti con forma scritta "ad substantiam" - Documento smarrito - Mancanza di colpa - Necessità - Prova testimoniale - Oggetto - Diligenza nella custodia.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO
In tema di prova testimoniale dei contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la perdita si è verificata senza sua colpa. In particolare, la dimostrazione della perdita incolpevole del documento deve emergere da una prova preventivamente e specificamente dedotta e non può essere desunta per implicito dalle condizioni personali e soggettive della parte. Sono pertanto necessarie la prospettazione e l'esistenza di un fatto positivo consistente nella prestazione della diligenza del "buon padre di famiglia" nella custodia del documento, cioè, di una condotta spoglia di elementi di imprudenza e di negligenza riferibili alle contingenze in cui si è verificata la perdita.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)