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Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 20/11/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209528 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Elementi di valutazione - Ordinanza dispositiva di misura cautelare - Possibilità - Annullamento da parte della Cassazione per vizio di motivazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209528-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Tra gli elementi che il giudice della prevenzione può considerare ai fini dell'irrogazione della misura rientrano sicuramente quelli contenuti in un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, quantunque annullata dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione. Spetta, infatti, al giudice al quale la misura di prevenzione è richiesta rivalutare, con suo autonomo giudizio, quegli elementi che il giudice della misura cautelare non abbia eventualmente coordinato logicamente, dando luogo all'annullamento del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)