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Sez. 1, Sentenza n. 29688 del 15/06/2007 Cc. (dep. 20/07/2007) Rv. 236670 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Elementi di valutazione - Intercettazioni inutilizzabili - Impossibilità.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236670-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione (nella specie, per difetto di adeguata motivazione sull'indisponibilità degli impianti interni), non possono essere utilizzate neanche nel procedimento di prevenzione, trattandosi di prove illegali assunte in violazione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali. (Nel caso di specie, in difetto di un giudizio di cognizione definitivo sulla legalità o meno delle intercettazioni, a seguito del difforme giudizio dei giudici di primo e di secondo grado, la S.C. ha anche affermato che il giudice dell'appello della misura di prevenzione avrebbe dovuto esaminare e risolvere la questione incidentalmente, ed ha annullato il provvedimento impugnato, precisando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare se nelle more nel giudizio di cognizione fosse intervenuta una decisione definitiva, nonché, perdurando l'inutilizzabilità delle intercettazioni, valutare il residuo materiale probatorio, per verificarne la sufficienza o meno ai fini del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente). (Vedi Corte cost. n. 304 del 2000).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)