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Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 28/03/1990 (Rv. 466208 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466208-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*

Al fine dell'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, secondo la previsione dell'art. 274 cod. civ. (nel testo fissato con la legge 19 maggio 1975 n. 151), non si richiede l'acquisizione di elementi forniti di decisività, o, comunque, di elevato grado di efficacia probatoria, ma è sufficiente il concorso di specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, e, cioè, di elementi, anche di tipo presuntivo, che siano idonei ad evidenziare il fumus boni iuris dell'istante, alla stregua di una valutazione preliminare e sommaria. (Conf 1503/89, mass n 462315; (Conf 4414/86, mass n 447166).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)