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Sez. 3, Sentenza n. 8713 del 02/12/2016 Ud. (dep. 22/02/2017) Rv. 269158 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Computo della prescrizione - Art. 175 ultimo comma cod. proc. pen. nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014 - Sospensione della prescrizione nel caso di restituzione nel termine - Applicazione analogica - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269158-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. - secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi del comma secondo del predetto articolo nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione - non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem", non potendo in particolare ricomprendere, ai fini della sterilizzazione dei tempi di prescrizione, l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione accerti, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione, disponendone la rinnovazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)