Sez. 2, Sentenza n. 40791 del 08/10/2024 Ud. (dep. 06/11/2024) Rv. 287216-02
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Computo dei termini di prescrizione - Art. 175, comma 8, cod. proc. pen. nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014 - Sospensione della prescrizione nel caso di restituzione nel termine - Applicazione analogica - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il disposto dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente le modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem". (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'impossibilità di applicare analogicamente l'indicata sospensione dei termini di prescrizione al caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia accertato, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione dell'estratto contumaciale e abbia disposto la rinnovazione dello stesso).
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)