Sez. 2, Sentenza n. 40791 del 08/10/2024 Ud. (dep. 06/11/2024) Rv. 287216-01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Art. 175, commi 2 e 8, cod. proc. pen. - Formulazione anteriore alla legge n. 67 del 2014 - Condizioni per la sterilizzazione del termine di prescrizione - Indicazione.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
Ai fini della restituzione nel termine concessa a norma dell'art. 175, commi 2 e 8, cod. proc. pen., nella versione antecedente le modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui, nel computo del termine di prescrizione del reato, non si tiene conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine per impugnare, devono ricorrere i seguenti tre elementi: la corretta notifica della sentenza contumaciale; l'impossibilità per l'imputato, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, di rispettare il termine per impugnare; l'emissione di un'ordinanza di rimessione nel termine, il cui avviso sia poi stato correttamente notificato alla parte.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 8, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)