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Sez. 5 - , Sentenza n. 32426 del 15/05/2019 Ud. (dep. 19/07/2019) Rv. 277101 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277101-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost.), dell'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione del reato, prevista dall' art. 175, comma 8, cod. proc. pen., con riferimento al tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine, trattandosi di una clausola di salvaguardia intesa ad assicurare lo scopo dell'istituto che verrebbe meno con la prescrizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)