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Sez. 2, Sentenza n. 986 del 10/04/1970 (Rv. 346472 - 01)

COMODATO - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL COMODANTE - IN GENERE - TRASMISSIBILITA AGLI EREDI - MORTE DEL COMODANTE IN PENDENZA DEL TERMINE - OSSERVANZA DEL TERMINE - OBBLIGO DEGLI EREDI DEL COMODANTE - LIMITI - COMODATO SENZA TERMINE DI UN IMMOBILE PER ABITAZIONE - TERMINE CONNATURATO ALL'USO - ESCLUSIONE - COMODATO PRECARIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346472-01

COMODATO - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL COMODANTE - IN GENERE - TRASMISSIBILITA AGLI EREDI - MORTE DEL COMODANTE IN PENDENZA DEL TERMINE - OSSERVANZA DEL TERMINE - OBBLIGO DEGLI EREDI DEL COMODANTE - LIMITI - COMODATO SENZA TERMINE DI UN IMMOBILE PER ABITAZIONE - TERMINE CONNATURATO ALL'USO - ESCLUSIONE - COMODATO PRECARIO - CONFIGURABILITA.*

Le obbligazioni che si contraggono in forza di comodato passano agli eredi del comodante, cosicche, se la morte del comodante avvenga in pendenza del termine di durata del contratto, come si deduce anche dall'art 1811 cod civ, gli eredi del comodante debbono rispettare quel termine. Se il contratto, invece, e senza Determinazione di durata, e cioe trattisi di precario, agli eredi stessi passa il diritto di revocabilita ad nutum del contratto. Il godimento in comodato di un immobile adibito ad abitazione non contiene, in se, connaturato un termine di durata dell'uso, e pertanto, in Mancanza di un termine espresso o di altro termine di tacito riferimento convenzionale, e configurabile al riguardo un godimento a tempo indeterminato che da, appunto, vita al comodato-precario. (V 2927-68, massima n 335690 498-62 1259-48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1811

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)