Sez. L - , Sentenza n. 16591 del 22/06/2018 (Rv. 649242 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Interruzione - Atto scritto di un'organizzazione sindacale - Sufficienza - Successiva autonoma impugnazione del lavoratore - Termine per l'impugnazione giudiziale - Decorrenza - Dall'impugnazione del lavoratore - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
In tema di licenziamenti individuali, il termine di decadenza per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dapprima dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e poi dalla l. n. 92 del 2012, può essere interrotto con atto scritto anche di un'organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura ovvero la ratifica da parte del lavoratore; tuttavia, ove quest'ultimo - personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale - abbia tempestivamente avanzato autonoma impugnativa, il successivo termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale decorre da quest'ultima impugnazione, rispetto alla quale vi è la certezza della cognizione dell'atto da parte dell'interessato, in una prospettiva di pienezza ed effettività della tutela giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)