Sez. 3, Sentenza n. 41073 del 07/07/2011 Ud. (dep. 11/11/2011) Rv. 251297 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni antinfortunistiche - d.lgs. n. 758 del 1994 - Prescrizioni dell'organo di vigilanza - Ammissione al pagamento - Comunicazione al contravventore - Impossibilità di notifica per irreperibilità - Ostatività all'esercizio dell'azione penale - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
L'impossibilità della notifica, per irreperibilità del contravventore, dell'invito al pagamento dell'oblazione determinata dall'organo di vigilanza per l'estinzione del reato (art. 24, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), non osta all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. (In motivazione la Corte ha precisato che, a ritenere diversamente, si attribuirebbe al contravventore la facoltà di eludere l'applicazione della norma e l'esercizio dell'azione penale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)