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Sez. 3, Sentenza n. 10726 del 09/01/2009 Ud. (dep. 11/03/2009) Rv. 243092 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Verbale di prescrizioni - Notifica al contravventore - Necessità - Onere della prova - Spetta al pubblico ministero.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243092-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di tutela penale del lavoro, nel caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è stato ritualmente notificato al datore di lavoro ovvero che l'atto è stato altrimenti regolarmente portato a conoscenza di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale il verbale, mai notificato al contravventore, era stato consegnato al direttore tecnico di cantiere, regolarmente abilitato ed autorizzato a ricevere la corrispondenza per conto del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)