Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud. (dep. 29/11/2007) Rv. 238453 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Estinzione - Mancanza della prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore - Irrilevanza - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai fini dell'estinzione delle relative violazioni contravvenzionali (art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), è rilevante la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore dall'organo di vigilanza, in quanto il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)