Sez. 3, Sentenza n. 11605 del 22/06/2004 (Rv. 573817 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Azioni civili non trasferite in sede penale ma dipendenti da fatti valutati in quella sede - Accertata insussistenza di tali fatti - Domanda di risarcimento - Rigetto - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato pronunziata in seguito a dibattimento, ha, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. vigente (come dell'art. 25 di quello anteriore) efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, ed esplica la medesima efficacia nel giudizio civile di risarcimento da questi proposto contro parti diverse da quella assolta in sede penale, ma fondato sui medesimi fatti, l'esclusione dei quali in sede penale comporta il rigetto della domanda risarcitoria in sede civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)