Sez. 1, Sentenza n. 5167 del 11/05/1995 (Rv. 492222 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Azione civile - Trasferimento nel processo penale - Giudizio civile - Declaratoria di estinzione - Pronuncia - Eccezione di parte - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Al fine della rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del giudizio, alla rinuncia (negoziale) di cui all'art. 306 cod. proc. civ., che è seguita dall'accettazione della controparte, non può essere equiparata quella (implicita) conseguente di diritto, a norma dell'art. 24 del previgente cod. proc. pen., al trasferimento dell'azione civile nel processo penale, la quale, risolvendosi in un atto volontario unilaterale di natura potestativa, al quale l'altra parte non ha la facoltà di opporsi, può comportare l'interesse di quest'ultima ad una pronuncia nel merito. Pertanto, affinché il giudice civile, dinanzi al quale la causa venga riassunta o, comunque, prosegua, possa pronunziare declaratoria di estinzione del giudizio, è necessaria la proposizione della relativa eccezione ad opera della parte interessata, prima di ogni altra sua difesa, secondo quanto disposto dall'art. 307, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)