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Sez. L, Sentenza n. 415 del 19/01/1996 (Rv. 495498 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Annullamento d'ufficio dell'autorizzazione al trattamento di cassa integrazione - Condizioni - Intervallo di tempo tra l'emissione del provvedimento da annullare e l'annullamento - Irrilevanza - Limiti - Prevalenza dell'interesse del privato determinante il vizio di detto provvedimento sull'interesse pubblico e valutazione dei tali contrapposti interessi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495498-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

In caso di ammissione al trattamento di integrazione salariale derivante da errore di fatto(determinato, nella specie, da erronee dichiarazioni del datore di lavoro) l'I.N.P.S. ha il potere di annullare d'ufficio la relativa autorizzazione in quanto illegittima per difetto dei presupposti per la sua emanazione, e l'atto di annullamento, ove a sua volta illegittimo, può esser disapplicato dal giudice ordinario ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. (e, restando peraltro escluso che il potere di autoannullamento trovi ostacolo nell'intervallo di tempo trascorso dall'emissione del provvedimento da annullare, quando tale intervallo, tenendo conto anche dell'esigenza di un congruo termine per i necessari controlli da parte dell'istituto, sia insufficiente per il consolidamento della situazione giuridica determinata dall'illegittima autorizzazione all'integrazione salariale, ovvero che nella valutazione dei contrapposti interessi, necessaria per la validità dell' annullamento d'ufficio, l'interesse del privato che con le sue erronee dichiarazioni ha determinato il vizio dell'atto possa prevalere sull'interesse pubblico alla corretta erogazione delle prestazioni della cassa integrazione guadagni.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 06/05/1975 num. 427 art. 2, Legge 06/05/1975 num. 427 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)