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Sez. L, Sentenza n. 1775 del 01/03/1985 (Rv. 439724 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE - EFFETTI - ANNULLAMENTO DI UFFICIO - CONDIZIONI - REVOCA, ABROGAZIONE, RIMOZIONE PER RAGIONI SOPRAVVENUTE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - REVOCA ILLEGITTIMA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DELL'INPS - EFFETTI SUL RAPPORTO TRA L'ENTE ED IL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439724-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE - EFFETTI - ANNULLAMENTO DI UFFICIO - CONDIZIONI - REVOCA, ABROGAZIONE, RIMOZIONE PER RAGIONI SOPRAVVENUTE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - REVOCA ILLEGITTIMA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DELL'INPS - EFFETTI SUL RAPPORTO TRA L'ENTE ED IL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

La concessione dell'integrazione salariale ordinaria è atto ad efficacia istantanea che esaurisce il proprio effetto nella Costituzione di un rapporto obbligatorio, destinato a durare per il periodo fissato dall'art. 6 della legge n. 164 del 1975, e che attribuisce ai lavoratori destinatari della provvidenza un diritto soggettivo perfetto all'integrazione salariale per tutta la durata prevista. Pertanto, tale atto, mentre è suscettibile di annullamento di ufficio per vizi anteriori o coevi alla sua creazione, non può, invece, essere revocato (od abrogato o rimosso) per sopravvenute ragioni, restando così irrilevante che, ancorché prima della scadenza del termine suddetto, sia venuto meno il presupposto della provvidenza (e cioè l'esistenza di una crisi soltanto temporanea e transitoria), con l'ulteriore conseguenza che una illegittima revoca della concessione da parte dell'i.N.P.S. non si può nemmeno ripercuotere sul rapporto interno tra lo stesso ente ed il datore di lavoro, nel senso di rendere inopponibile al primo l'anticipazione dell'integrazione salariale dal secondo effettuata - specie se addirittura prima della revoca - in veste di mandatario ex lege o di adiectus solutionis causa. (V 5508/83, mass nn 430442 e 430443; (V 2938/83, mass nn 427853 e 427854; (V 2829/83, mass nn 427745 e 427746).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)