Sez. L, Sentenza n. 6082 del 04/12/1985 (Rv. 443218 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - COSTITUZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO IN FAVORE DEI LAVORATORI SOSPESI - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO PER SOPRAVVENUTI VIZI DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - REVOCA ILLEGITTIMA - INFLUENZA NEI RAPPORTI TRA DATORE DI LAVORO E INPS - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - COSTITUZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO IN FAVORE DEI LAVORATORI SOSPESI - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO PER SOPRAVVENUTI VIZI DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - REVOCA ILLEGITTIMA - INFLUENZA NEI RAPPORTI TRA DATORE DI LAVORO E INPS - ESCLUSIONE.*
La concessione dell'integrazione salariale ordinaria (art. 1 n. 1 legge n. 164 del 1975) è atto ad efficacia istantanea che esaurisce il proprio effetto con la Costituzione in favore dei lavoratori sospesi di un diritto perfetto all'integrazione della retribuzione per tutta la prevista durata nei limiti fissati dalla legge (art. 6 legge cit.). Consegue da una parte che tale provvedimento - pur suscettibile di annullamento d'ufficio per vizi anteriori o coevi alla sua emissione - non può però essere revocato per sopravvenuti vizi di legittimità, quale il successivo venir meno del presupposto di fatto che legittima l'attribuzione del beneficio (presupposto rappresentato dalla crisi temporanea e transitoria: art. 1 n. 1 cit.). D'altra parte da ciò deriva che l'illegittima revoca del provvedimento non può ripercuotersi sul rapporto interno tra il datore di lavoro e l'INPS nel senso che è sempre opponibile a quest'ultimo - al fine del rimborso - l'anticipazione della integrazione salariale effettuata dal primo come mandatario ex lege o adiectus solutionis causa. (V 5807/84, mass n 477489; (V 5443/84, mass n 430364; (V 5508/83, mass n 430442; (V 4541/83, mass n 429412).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)