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Sez. L, Sentenza n. 2193 del 27/03/1986 (Rv. 445351 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER MANCATA RIAMMISSIONE AL LAVORO DEI DIPENDENTI SOSPESI - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445351-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER MANCATA RIAMMISSIONE AL LAVORO DEI DIPENDENTI SOSPESI - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il beneficio dell'integrazione salariale, una volta concesso, non può più essere revocato per la mancata riammissione al lavoro dei dipendenti sospesi, sempre che, con giudizio prognostico (ex ante) - rientrante nella discrezionalità tecnica dell'INPS - risulti prevedibile tale riammissione al momento della concessione del beneficio. (V 452/85, mass n 438657; (V 1775/85, mass n 439724).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5 n. 1, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)