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Sez. 5 - , Sentenza n. 24409 del 30/11/2016 (Rv. 641735 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'IVA - Scheda carburante di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Contenuto necessario.
Stato
decisa il 2016-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641735-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444 del 1997, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 10/11/1977 num. 444 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)