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Sez. 1, Sentenza n. 4225 del 03/07/1980 (Rv. 408098 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - DIFFIDA STRAGIUDIZIALE DI UN IMPRENDITORE A NON DIFFONDERE UN PRODOTTO SUL PRESUPPOSTO INFONDATO DELLA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO DI PRIVATIVA DELLO IMPRENDITORE STESSO - RESPONSABILITA PER CONCORRENZA SLEALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408098-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - DIFFIDA STRAGIUDIZIALE DI UN IMPRENDITORE A NON DIFFONDERE UN PRODOTTO SUL PRESUPPOSTO INFONDATO DELLA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO DI PRIVATIVA DELLO IMPRENDITORE STESSO - RESPONSABILITA PER CONCORRENZA SLEALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La diffida stragiudiziale, con la quale un imprenditore miri a bloccare la diffusione del prodotto del concorrente, assumendo infondatamente che la immissione di esso in commercio integra violazione di un proprio diritto di privativa, puo determinare responsabilita per concorrenza sleale, ai sensi dell'art 2598 n 2 e n 3 cod civ, nonche eventuale responsabilita risarcitoria, secondo la previsione dell'art 2600 cod civ, qualora, ancorche rivolta al titolare del diritto di vendita con esclusiva del prodotto medesimo, non risulti esente da dolo o da colpa, presenti carattere obiettivamente denigratorio, e sia concretamente idonea, in relazione alla particolare posizione di detto destinatario, ad arrecare pregiudizio all'azienda di quel concorrente. (V 3209/78, mass n 392656; (V 1978/76, mass n 380792).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)