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Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 01/06/1976 (Rv. 380792 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONI DI PRIVATIVA - IN GENERE - PREVENZIONE - FACOLTA DI RIVOLGERSI CON DIFFIDE A TERZI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380792-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONI DI PRIVATIVA - IN GENERE - PREVENZIONE - FACOLTA DI RIVOLGERSI CON DIFFIDE A TERZI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Al titolare di brevetto per invenzione industriale, al fine di prevenire il pregiudizio derivante da violazioni della privativa, deve riconoscersi la facolta di rivolgersi con diffide a terzi, per evitare che acquistino i prodotti da altri abusivamente realizzati. Ma la liceita di un tale comportamento, e l'esclusione che possa configurare concorrenza sleale per storno di clientela, rimane condizionata al fatto che il medesimo sia mantenuto nei limiti necessari per la tutela del brevetto, nonche alla effettiva sussistenza e validita del brevetto stesso. (V 3738/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2585, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)