Sez. 1, Sentenza n. 69 del 10/01/1986 (Rv. 443713 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - DIFFIDA DI UN FABBRICANTE DI UN PRODOTTO COPERTO DA BREVETTO, RIVOLTA AGLI ACQUIRENTI DI PRODOTTO CONTRAFFATTO - ATTO DI CONCORRENZA SLEALE EX ART. 2598 N. 2 E 3 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - DIFFIDA DI UN FABBRICANTE DI UN PRODOTTO COPERTO DA BREVETTO, RIVOLTA AGLI ACQUIRENTI DI PRODOTTO CONTRAFFATTO - ATTO DI CONCORRENZA SLEALE EX ART. 2598 N. 2 E 3 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La diffida, con la quale il fabbricante di un determinato prodotto, che assuma coperto da brevetto, si rivolga ai possibili acquirenti (nella specie, trattandosi di diffida pubblicata su una rivista specializzata), accusando l'imprenditore concorrente di contraffazione di detto brevetto, e minacciando azioni legali in caso di acquisto del prodotto di quest'ultimo, può configurare atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 cod. civ., ed altresì implicare responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2600 cod. civ., qualora non risulti legittimata dall'effettiva titolarità di un valido diritto di privativa, o comunque non si mantenga nei limiti necessari alla tutela di tale diritto, assumendo carattere obiettivamente denigratorio e concreta idoneità ad arrecare pregiudizio all'azienda del predetto concorrente. (V 4225/80, mass n 408098; (V 3209/78, mass n 392656; (V 1978/76, mass n 380792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)