diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 23/05/1980 (Rv. 407223 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUTTORE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407223-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUTTORE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

La presunzione di colpa sancita dall'art 1588 cod civ, a carico del conduttore in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata, anche se derivanti da incendio, puo essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificato in modo positivo e concreto, non era a lui imputabile, di guisa che, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta rimane a suo carico. (Conf 1682/77, mass n 385395).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)