Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 23/05/1980 (Rv. 407223 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUTTORE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUTTORE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
La presunzione di colpa sancita dall'art 1588 cod civ, a carico del conduttore in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata, anche se derivanti da incendio, puo essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificato in modo positivo e concreto, non era a lui imputabile, di guisa che, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta rimane a suo carico. (Conf 1682/77, mass n 385395).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)