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Sez. 3, Sentenza n. 7059 del 21/12/1982 (Rv. 424731 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUTTORE - SUPERAMENTO - PROVA - CONTENUTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424731-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUTTORE - SUPERAMENTO - PROVA - CONTENUTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*

La presunzione di colpa sancita dall'art. 1588 cod. civ. a carico del conduttore, in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata derivanti da incendio, può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento in questione rimane a suo carico, con il conseguente Obbligo del risarcimento dei danni, che deve comprendere pure i canoni di locazione dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso, come corrispettivo spettante al locatore per il mancato guadagno, da lui né determinato, né voluto. (V 3405/80, mass n 407223; (V 1682/77, mass n 385395; (V 1981/68, mass n 334004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)