Sez. 3, Sentenza n. 1682 del 04/05/1977 (Rv. 385395 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - LIMITI - CAUSA NON IMPUTABILE - PROVA - MANCANZA - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - LIMITI - CAUSA NON IMPUTABILE - PROVA - MANCANZA - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA.*
La presunzione di colpa sancita dall'art 1588 cod civ a carico del conduttore in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata, anche se derivati da incendio, puo essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non era a lui imputabile: in difetto di simile prova, la causa sconosciuta rimane a suo carico. (Conf 1981/68, mass n 334004).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)