Sez. 4, Sentenza n. 17636 del 12/02/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228183 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Luogo di consumazione - Difficoltà di accertamento - Possibilità di utilizzare i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, in caso di impossibilità di individuare, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., il luogo di consumazione del reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), a causa della difficoltà di accertare il momento in cui è stato posto in essere il rapporto permanente tra gli associati finalizzato alla commissione di una serie non preordinata di reati e della complessità della stessa struttura organizzativa del sodalizio criminale, deve farsi ricorso ai criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., compreso quello che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (nel caso di specie, si trattava di un'organizzazione complessa, formata da più gruppi criminali, alcuni operanti all'estero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)