Sez. L, Sentenza n. 9752 del 21/05/2004 (Rv. 573024 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Iscrizione all'ENPALS - Presupposti - Stabilità e professionalità dell'attività destinata alla realizzazione di spettacoli - Attività prestata in via occasionale - Obbligo di iscrizione - Esclusione - Attività non esclusiva del soggetto e attività di breve durata - Effetto ostativo - Esclusione - Prestazioni rese da parte di imprese artigianali - Obbligo di iscrizione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Ai sensi del D.L. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli. Il requisito della stabilità, che coincide con quello della professionalità, ha la funzione di escludere dall'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica nell'ambito di una produzione di spettacoli, mentre non spiega effetti ostativi il fatto che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto e quindi sia prestata con una certa saltuarietà, ed è irrilevante la circostanza che la prestazione del lavoratore relativa ad un determinato spettacolo sia di breve durata. Sono invece escluse dalla contribuzione ENPALS le prestazioni da parte di imprese artigianali.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)