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Sez. L, Sentenza n. 14030 del 27/09/2002 (Rv. 557680 - 01)

SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Presupposti - Attività non direttamente e professionalmente destinata alla produzione di spettacoli - Obbligo di iscrizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557680-01

SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE

Ai sensi del D.L. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli. Al fine di individuare l'attività in concreto svolta dal lavoratore può aversi riguardo anche al soggetto che imprenditorialmente la organizza, e cioè all'attività imprenditoriale alla quale la prestazione del singolo lavoratore, subordinato o autonomo, inerisce e nella quale viene organizzata, mentre non è di per sè decisiva la circostanza che il singolo lavoratore possa già essere iscritto all'ENPALS, in quanto, ai fini assicurativi, la qualifica di lavoratori dello spettacolo va riconosciuta solo nel momento in cui gli stessi lavoratori svolgono la loro attività nell'ambito di una manifestazione che abbia le caratteristiche proprie dello spettacolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'obbligo della iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dipendenti da una società che, nello svolgimento di un'attività di produzione, commercio e installazione di oggetti di arredamento, aveva eseguito lavori per alcune aziende operanti nel settore dello spettacolo).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)