Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 12/02/1998 (Rv. 512563 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE | Decreto ingiuntivo per compensi a professionista forense - Opposizione - Valutazione del merito della pretesa azionata - Necessità - Mancanza del parere dell'ordine professionale e di parcella con esposizione di spese, diritti e onorari - Rilevanza ai fini della detta valutazione - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario peraltro quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 cod. proc. civ. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali ma non impedisce al giudice nel giudizio di opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di ogni elemento versato in atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)