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Sez. 2, Sentenza n. 3972 del 07/05/1997 (Rv. 504118 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI | Parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Carattere vincolante ai soli fini della pronuncia dell'ingiunzione - Contestazioni del cliente nel successivo giudizio in contradditorio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504118-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI

Il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori in ordine alla liquidazione degli onorari è vincolante per il Giudice soltanto ai fini della pronuncia dell'ingiunzione (artt. 633, 636 cod. proc. civ.) e non anche nel successivo giudizio in contraddittorio in cui il cliente contesti le ragioni di credito invocate dall'avvocato e/o procuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)