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Sez. L, Sentenza n. 2660 del 21/03/1994 (Rv. 485815 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente | In ordine alla pregressa anzianità di servizio - Deroga in forza di contratto collettivo di natura transattiva al fine di tutelare i posti di lavoro dell'azienda in crisi trasferita - Validità.
Stato
decisa il 1994-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485815-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente

La disciplina dell'art. 2112 cod. civ. (nel testo vigente prima della legge 29 dicembre 1990 n. 428) può essere validamente derogata da un accordo collettivo, di natura precipuamente transattiva stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'acquirente dell'azienda che, al fine di tutelare anche parzialmente i posti di lavoro esistenti nell'azienda in crisi ed oggetto di trasferimento, preveda l'esenzione del nuovo datore di lavoro dagli oneri inerenti alla pregressa anzianità di servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)