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Sez. L, Sentenza n. 6373 del 14/07/1997 (Rv. 505938 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione - Efficacia nei giudizi civili in genere - Condizione - Costituzione della persona offesa o danneggiata come parte civile - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505938-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE

L'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione nei giudizi civili in genere, prevista dall'art. 654 nuovo cod. proc. pen. - disposizione questa che è applicabile quando la sentenza penale sia passata in giudicato dopo l'entrata in vigore del citato codice (29 ottobre 1989), anche se il reato è stato commesso precedentemente, come risulta dall'art. 260 delle norme transitorie (che espressamente stabilisce che in materia di efficacia extrapenale della decisione si osservano le nuove disposizioni anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice) - presuppone che la parte offesa o danneggiata dal reato si sia costituita parte civile nel processo penale e comunque riguarda esclusivamente l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale; in caso invece di mancata costituzione di parte civile la sentenza penale può non di meno essere utilizzata dal giudice civile per trarre elementi di giudizio, pur se non vincolanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)