Sez. L, Sentenza n. 7405 del 12/08/1994 (Rv. 487730 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE | Disciplina ex art. 654 nuovo cod. proc. pen. - Sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione a conclusione del dibattimento - Accertamento dei fatti materiali - Efficacia di giudicato nei confronti del responsabile civile non costituitosi in sede penale - Esclusione - Limiti.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE
Ai sensi dell'art. 654 del nuovo codice di procedura penale - disposizione di natura processuale e pertanto applicabile agli accertamenti istruttori compiuti dal giudice civile dopo la sua entrata in vigore, secondo il principio "tempus regit actum", ancorché relativi ad una fattispecie sostanziale verificatasi prima - la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento non ha, in sede di giudizio civile, efficacia di giudicato nei confronti del responsabile civile, quanto all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, se detto responsabile non si è costituito in quest'ultimo giudizio, fermo restando che essa costituisce comunque un documento dal quale il giudice può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)