Sez. 3, Sentenza n. 5769 del 25/10/1988 (Rv. 460290 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, seppure non è sufficiente la "intenzione" di dare allo stesso determinate destinazioni (a seguito della modifica apportata dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979 che ha richiesto il requisito della necessità) tuttavia la necessità medesima va intesa in senso relativo e non assoluto, ossia come seria e non pretestuosa esigenza del locatore dettata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, desumibili, ove il recesso sia finalizzato all'incremento di una precedente attività, anche dallo stesso svolgimento in atto di quell'attività. (Conf 748/84, mass n 432998; (Conf 4376/83, mass n 429281; (Conf 3973/82, mass n 421921).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)