Sez. 3, Sentenza n. 748 del 31/01/1984 (Rv. 432998 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, seppure non è sufficiente la "intenzione" di dare allo stesso determinate destinazioni (a seguito della modifica apportata dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979 che ha richiesto il requisito della necessità) tuttavia, stante la mancata reiterazione dei connotati dell'urgenza e della improrogabilità di essa, la necessità medesima va intesa in senso relativo e non assoluto, ossia come seria e non pretestuosa esigenza del locatore dettata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro. (Conf 3973/82, mass n 421921; (Conf 2626/82, mass n 420479; (Conf 6226/81, mass n 417021).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)