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Sez. 3, Sentenza n. 4376 del 25/06/1983 (Rv. 429281 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429281-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In tema di recessi del locatore dal contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo, pur con la modifica introdotta dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - la quale ha chiesto la sussistenza della necessità laddove l'originaria disposizione reputava sufficiente l'intenzione del locatore - è sufficiente a concretare la causa di recesso una grave esigenza e un rilevante bisogno di vita e di lavoro, senza che occorra anche l'estremo dell'urgenza e dell'indilazionabilità. A tal riguardo, ove il recesso sia finalizzato al fine di incrementare una precedente attività, la serietà del proposito e le apprezzabili ragioni di vita e di lavoro debbono ritenersi desumibili dallo stesso svolgimento in atto di quell'attività, potendo altre considerazioni valere come elementi di giudizio del tutto complementari. (Conf 1823/82, mass n 419664, sulla prima parte; (Conf 5023/82, mass n 422950).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)