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Sez. L, Sentenza n. 11812 del 21/11/1998 (Rv. 520949 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Elementi costitutivi del relativo diritto - Condizione di "incollocato al lavoro" - Inclusione - Conseguenze - Permanenza nel tempo della suddetta condizione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520949-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'art.13 della legge n.118 del 1971 stabilisce che la concessione dell'assegno di invalidità compete esclusivamente ai mutilati e agli invalidi civili (di età e con la riduzione della capacità lavorativa ivi indicate) in quanto essi siano "incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste". Ne consegue che la condizione di "incollocato al lavoro" - che presuppone l'iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio degli invalidi di cui all'art.19 della legge n.482 del 1968 - rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione che deve permanere nel tempo.(In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto viziata da violazione di legge la sentenza di merito che non si era limitata a riconoscere il diritto all'assegno di invalidità per il solo periodo durante il quale vi era stata l'iscrizione nelle liste speciali in argomento).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)