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Sez. L, Sentenza n. 8787 del 08/10/1996 (Rv. 499982 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalido - Qualità di "incollocato al lavoro" - Richiesta di iscrizione nelle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio - Necessità - Ipotesi di condizioni fisiche ostative - Esonero dall'onere di richiesta di iscrizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499982-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

In relazione al diritto all'assegno previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 a favore dei mutilati ed invalidi civile con capacità lavorativa ridotta di oltre due terzi e "incollocati al lavoro", l'elemento costitutivo dello stato di non collocamento non è rappresentato dal mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma dal mancato conseguimento di un'occupazione in mansioni compatibili con la menomazione del soggetto, a seguito di iscrizione nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, della presentazione della domanda di iscrizione (salvo il caso di mancato accoglimento in sede amministrativa della domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità oltre i due terzi, senza il quale non è possibile neanche richiedere l'iscrizione nelle suddette liste). Ne consegue che, ai fini in esame, non può ritenersi esonerato dalla richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482 neanche il soggetto per cui sia configurabile la sussistenza di condizioni fisiche ostative al collocamento, ai sensi, dello stesso art. 19, e il requisito dell'incollocamento si potrà ritenere perfezionato ai sensi di legge solo una volta che la domanda di iscrizione sia stata respinta o sia rimasta senza esito. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non rilevante, al fine di giustificare la omissione della domanda di iscrizione nelle liste relative alle assunzioni obbligatorie, la dedotta circostanza che, in relazione agli accertamenti compiuti dalla U.S.L. competente, il soggetto era risultato pericoloso per la salute e la incolumità dei compagni di lavoro e degli impianti di produzione).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)