Sez. 1, Sentenza n. 4975 del 15/11/1977 (Rv. 388589 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - EFFICACIA SANATORIA RETROATTIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - EFFICACIA SANATORIA RETROATTIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La produzione, per la prima volta in Sede di legittimita, dell'autorizzazione di un ente pubblico (nella specie, comune) a stare in giudizio vale a sanare retroattivamente le irregolarita della Costituzione dell'ente medesimo nei precedenti gradi, a condizione che il giudice del merito non abbia rilevato la Mancanza od invalidita di detta autorizzazione, traendone le necessarie conseguenze processuali (nella specie, dichiarando l'inammissibilita dell'appello proposto in forza di deliberazione d'urgenza della giunta comunale, non ratificata dal consiglio comunale). (Conf 4366/76, mass n 383070; (Conf 1128/73, mass n 363622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)