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Sez. 3, Sentenza n. 10710 del 28/01/2009 Cc. (dep. 11/03/2009) Rv. 243106 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Trasporto di rifiuti senza autorizzazione - Confisca del mezzo di trasporto - Successivo rilascio dell'autorizzazione - Revoca del sequestro preventivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243106-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, anche a seguito dell'intervenuta autorizzazione al trasporto degli stessi, non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al trasporto illecito di rifiuti che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui è consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione generalpreventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 259 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)