Sez. 3, Sentenza n. 33281 del 24/06/2004 Cc. (dep. 03/08/2004) Rv. 229010 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Confisca del mezzo di trasporto - Appartenente a terzo estraneo al reato - Condizioni - Limiti.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione di rifiuti, a seguito della condanna per il reato di trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è applicabile la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei al reato a condizione che nei loro confronti non si individui la violazione di obblighi di diligenza e che siano pertanto in buona fede, intesa, quest'ultima come assenza di condizioni che rendano probabile a loro carico un qualsivogli addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato come incomba sul terzo che chiede la restituzione del bene la dimostrazione rigorosa degli indicati presupposti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)